RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE DI FROSINONE IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER ASSISTENZA AL GENITORE (L. 104) CON HANDICAP GRAVE
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- Pubblicato Martedì, 19 Luglio 2016 05:17
Il Giudice nell'accogliere in pieno la tesi argomentativa della difesa della ricorrente ha stabilito che "l a clausola pattizia di cui all'art. 7 punto V del CCNI sulla mobilità deve ritenersi nulla a norma dell'art. 1418 C.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 comma 5 legge 104 del 1992 , e consegunetemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento , con il solo limite derivante dalla materiale disponibilità del posto rivendicato", e per l'effetto , ha dichiarato il diritto ex art. 33 Legge 104 del 1992 al trasferimento iterprovinciale da Roma a Frosinone con condanna del MIUR ad effettuare il suddetto trasferimento con decorrenza dal 1 settembre 2015.