RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE DI FROSINONE IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PER ASSISTENZA AL GENITORE (L. 104) CON HANDICAP GRAVE



Il Giudice nell'accogliere in pieno la tesi argomentativa della difesa della ricorrente ha stabilito che  "l a clausola pattizia di cui all'art. 7 punto V del CCNI sulla mobilità deve ritenersi nulla a norma dell'art. 1418 C.c. per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 33 comma 5 legge 104 del 1992 , e consegunetemente deve essere disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento , con il solo limite derivante dalla materiale disponibilità del posto rivendicato", e per l'effetto , ha dichiarato il diritto ex art. 33 Legge 104 del 1992  al trasferimento iterprovinciale da Roma a Frosinone con condanna del MIUR ad effettuare il suddetto trasferimento con decorrenza dal 1 settembre 2015.

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