NUOVE NORME SUI CONGEDI PARENTALI (RIPUBBLICHIAMO PER UTILITA')

CON IL DL 80/2015 SONO STATE APPORTATE MODIFICHE SOSTANZIALI AI CONGEDI PER MATERNITA'/PATERNITA'

Con decreto legislativo n° 80 del 15.06.2015, il governo ha apportato modifiche sostanziali ai congedi per maternità/paternità, inserite nell’art. 43 comma 2 del nuovo decreto 14.09.2015. In particolare:

-         Nei primi 12 anni di vita del bambino (prima erano 8) per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi 30 giorni di congedo, computati per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con la sola esclusione di eventuali compensi accessori;

-         Per i restanti 5 mesi, la retribuzione al 30%, indipendentemente dal reddito, è assicurata fino al 6° anno di vita del bambino (prima era fino al 3° anno); dai 6 agli 8 anni la retribuzione al 30% è assicurata solo se il reddito del richiedente (padre o madre) sia inferiore a 2,5 volte il minimo Inps (per l’anno 2015 € 16.327,68);

-         Nessuna retribuzione è prevista per il congedo fruito dagli 8 ai 12 anni.

Tali novità, ovviamente, si riferiscono a tutti i periodi di astensione facoltativa non ancora fruiti.

Il termine di preavviso, infine, viene ridotto dai 15 a 5 giorni e, per la scuola, resta intesa la eventuale richiesta di fruizione giornaliera entro le 48 ore per particolari e comprovate situazioni particolari e personali.

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