RPD: LA CASSAZIONE LA RICONOSCE ANCHE AI SUPPLENTI TEMPORANEI

LA CASSAZIONE CON UNA RECENTE PRONUNCIA HA MODIFICATO IL PROPRIO PRECEDENTE ORIENTAMENTO

Con una recentissima pronunzia di luglio 2018, la Cassazione, modificando il suo precedente orientamento in materia, ha riconosciuto che la retribuzione professionale docenti (RDP) pari a 164 euro mensili, deve essere riconosciuta anche al personale con supplenze brevi e saltuarie.La Cassazione ha, infatti, riconosciuto sussistente la violazione della direttiva comunitaria 70/1999, per l'evidente discriminazione posta in essere nei confronti del personale precario con contratti inferiori all'annualità.Tutto il personale docente a prescindere dal tipo di contratto stipulato, ha quindi pieno diritto all'assegno tabellare integrale. La Corte di Cassazione ha chiarito che :"si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio 'al personale docente ed educativo', senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999" ciò in quanto "una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese". Pertanto, a tutto il personale docente ed educativo, sia esso a tempo indeterminato che determinato anche per supplenze brevi, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 interpretato alla luce del principio di non discriminazione - clausola 4 accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - ,  deve essere riconosciuta la Retribuzione Professionale Docenti.Seguirà una nota specifica da parte dell'ufficio legale per definire  le procedure da seguire.

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