PREVIDENZA E QUOTA 100

NOTA DI CHIARIMENTO SULLA LEGGE 145/2018

Il 28 febbraio scorso è scaduto il termine di presentazione on line, col sistema polis del Miur, delle richieste di dimissioni dal servizio a decorrere da 01.09.2019 per accedere al trattamento pensionistico per tutti coloro che, al 31 dicembre 2019, raggiungono l’età di 62 anni e la contribuzione totale di anni 38 (cosiddetta “Quota 100”). Il provvedimento, inserito nella legge di bilancio del 2019 e che durerà in via sperimentale fino al 31.12.2021, consente un pensionamento anticipato superando la norma relativa alla Legge Fornero che prevede, col blocco relativo all’aspettativa di vita, un’anzianità contributiva di anni 41 e 10 mesi (per le donne) e 42 anni e 10 mesi (per gli uomini). La norma,  introdotta con la Legge del 30.12.2018 n° 145, consente un calcolo della pensione senza alcuna penalizzazione ma, sicuramente, più basso di quella che si avrebbe con la Legge Fornero, che viene calcolata su un maggiore numero di anni. L’unica penalizzazione presente riguarda la impossibilità di cumulo tra pensione con Quota 100 e lavoro dipendente o professionale. E’ consentito solamente un impegno occasionale fino a euro 5.000,00 lordi in un anno, fino al raggiungimento dell’età di 67 anni. Proprio tale norma ha limitato il pensionamento di molti docenti che svolgono la libera professione (ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti). Nella scuola, pertanto, l’accesso al trattamento pensionistico con la “Quota 100” ha avuto un effetto inferiore alle aspettative.

Il provvedimento del governo, comunque, ha avuto di certo due risvolti positivi: 1) blocco dell’aumento dei requisiti, per la pensione anticipata, legati all’aspettativa di vita che, dunque, rimangono fermi a 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi rispettivamente per donne e uomini, fino al 31.12.2026; 2) possibilità, per coloro che possono far valere servizi e periodi dal 1° gennaio 1996 (lavoratori che si trovano nel sistema contributivo), di riscattare i periodi non lavorati tra un contratto e l’altro a decorrere dal primo contratto fino al 29 gennaio 2019, giorno di pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Un ulteriore provvedimento, che riguarda il riscatto dei periodi di studi universitari, consentirebbe una agevolazione nel pagamento dell’onere (5 mila euro per ogni anno), sempre per coloro che si trovano nel sistema di calcolo contributivo. Bisognerà, comunque, chiarire se il riscatto del periodo di studi universitari vale soltanto per raggiungere il requisito per l’accesso alla pensione anticipata ed anche per il calcolo della pensione stessa.

Per quanto riguarda, infine, l’eventuale anticipo della liquidazione, per chi accede al trattamento pensionistico con la Quota 100, riteniamo che il provvedimento non sia molto conveniente, perché si dovrà pagare un interesse all’Istituto di credito che anticiperà il TFS o il TFR fino a € 45.000,00. Rimane da chiarire: 1) quale sarà l’interesse; 2) quale sarà la parte a carico dello stato e quale a carico del lavoratore.

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