COMUNICATI UFFICIO LEGALE UIL SCUOLA: SENTENZA FAVOREVOLE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
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- Pubblicato Lunedì, 02 Dicembre 2019 20:42
LA CASSAZIONE ACCOGLIE ANCHE LE MOTIVAZIONI PROPOSTE CON ATTO DI INTERVENTO DA PARTE DELLA UIL SCUOLA. VA PRODOTTA UNA DIFFIDA IL CUI MODELLO PUO' ESSERE COMPILATO GRATUITAMENTE PRESSO LE SEDI DELLA UIL SCUOLA E GLI INTERESSATI PROVVEDERANNO A SPEDIRE. LA STESSA UIL SCUOLA PROVVEDERA' A METTERE A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI LA TUTELA LEGALE PER AVVIARE IL RICORSO. NEI PROSSIMI GIORNI RICEVERETE TUTTE LE INDICAZIONI PER AVVIARE IL RICORSO. OVVIAMENTE IL RICORSO HA UN SENSO SOLO PER COLORO CHE HANNO UN SERVIZIO PRE RUOLO MAGGIORE DI ANNI 4.
La Corte di Cassazione dichiara la non conformità dell’art.485 d.lgs. 297/94 in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Con sentenza pubblicata in data 28.11.2019 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94 – Testo Unico in materia di Istruzione – alla luce del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
La Cassazione, accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di Giustizia in data 20.09.2018.
Difatti, la UIL Scuola evidenzia come la Cassazione ha chiarito definitivamente che “è da escludere che la disciplina dettata dall’art.485 del d.lgs. n.297/1994 possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive […] Si è già detto, infatti, che la clausola 4 dell’accordo quadro attribuisce un diritto incondizionato che può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinnanzi al giudice nazionale e non può essere paralizzato da una norma generale ed astratta” con la conseguenza che il docente viene senza dubbio ad essere discriminato, in violazione al principio comunitario di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 99/70, qualora “l’anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l’insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente”.
Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata sulla base della complessiva anzianità di servizio.
A tal proposito, potrete trovare nelle nostre sedi un modello di diffida che gli interessati dovranno immediatamente inviare ai fini dell’interruzione della prescrizione dei termini così da poter avviare il ricorso per ottenere il miglior inquadramento e il conseguente aumento della retribuzione.
Nei prossimi giorni riceverete tutte le indicazioni necessarie per predisporre i ricorsi.