PARITA' RETRIBUTIVA NELLA SCUOLA TRA PERSONALE PRECRIO E QUELLO DI RUOLO

STORICA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

L’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato. Dopo la Corte di Giustizia Europea, la Cassazione dice sì alla parità di diritti tra precari e docenti di ruolo. Sentenza.  Una importante sentenza della Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 15-10-2019) 16-12-2019, n. 33140, risolve, forse definitivamente, la questione della differenza retributiva che sussiste tra il personale precario e di ruolo, e l’auspicio, a questo punto è che il legislatore intervenga in modo risolutivo per mettere fine a dei contenziosi che durano da decenni affinchè non si registri più alcuna discriminazione tra il suddetto personale.

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