PERSONALE ATA: RISOLUZIONE CONTRATTI COVID . UNA DIMENTICANZA O FIGLI DI UN DIO MINORE?
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- Pubblicato Venerdì, 30 Ottobre 2020 11:28
il suddetto articolo prima e dopo la modifica stessa:
PRIMA
Art. 231 -bis (Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza).
1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,
[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione dell'attività in presenza, i relativi contratti di lavoro si intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun indennizzo.
DOPO
Modifica dell'art. 231 bis a seguito dell'art. 32 comma 6-quater del Decreto Agosto:
1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2,
[…]
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalità del lavoro agile.
È del tutto evidente come la parte modificata non riporti più la possibilità di una risoluzione dei contratti, completamente espunta dal testo, per cui, in tutti i casi in cui la scuola non possa garantire le attività didattiche in presenza non è più prevista la risoluzione di diritto dei contratti. E ciò naturalmente vale per l'intero personale, sia docente che ATA.