DIRITTO DI ACCESSO AL LAVORO AGILE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E DSGA NEL PERIODO DI EMERGENZA COVID 19

a dotarli di quanto occorre in comodato d'uso, subordinatamente alle esigenze didattiche. È stato altresì previsto che per il rimanente personale, che non rientra nei casi precedenti, in base alle esigenze di funzionamento delle scuole, il dirigente scolastico definirà, informandone le RSU, i criteri generali per l'individuazione delle quote di personale che potrà accedere al lavoro agile, privilegiando:

  • le esigenze delle lavoratrici madri che abbiano fruito del congedo obbligatorio di maternità nei tre anni antecedenti alla richiesta di accesso al lavoro agile;
  • i genitori di figli minori;
  • chi utilizza i mezzi pubblici per raggiungere la sede di servizio;
  • le esigenze di cura e assistenza nei confronti di parenti/congiunti non autosufficienti.


I lavoratori posti in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario, possono comunque accedere al lavoro agile. Ovviamente, per tale personale, stante la particolare posizione di interdizione dal lavoro che è equiparata a malattia con ricovero e senza che si applichi il comporto, la richiesta di lavoro agile rappresenta una facoltà; un eventuale obbligo si configurerebbe come illegittimo pur se mantengono, tuttavia, il diritto ad essere ammessi al lavoro agile anche dopo il periodo di quarantena. Per questo motivo, al fine di evitare interpretazioni capziose, abbiamo voluto firmare con questa precisazione allegando una specifica dichiarazione a verbale.  

Dichiarazione UIL Scuola al verbale di confronto:

Per ciò che riguarda il personale eventualmente posto in quarantena fiduciaria o isolamento fiduciario nei casi diversi dalla malattia diretta da Covid-19, la UIL scuola ha ritenuto necessario, al fine di una corretta interpretazione di quanto sottoscritto, che l'accesso al lavoro agile per tale personale possa avvenire, così come negli altri casi, solo dietro espressa volontà del dipendente. Si tratta infatti, per tale personale, di uno status che comunque ha delle implicazioni psicologiche oltre a quelle fisiche le quali impedirebbero di svolgere il proprio lavoro in assoluta serenità, ancorché in modalità agile. A ciò si aggiunge che la norma, rinvenibile nell'art. 87 comma 1 del D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 26 comma 1-quinques del D.L. 104/2020, equipara tale periodo a personale collocato in malattia con ricovero ospedaliero senza che si applichi alcuna decurtazione stipendiale o riduzione del periodo di malattia spettante.

Informazioni aggiuntive