FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE. REPORT INCONTRO AL MINISTERO

ha dichiarato che sta “valutando” tutte le osservazioni proposte negli incontri precedenti e ha dichiarato che sarebbe auspicabile per le scuole aspettare eventuali nuove indicazioni su tale aspetto prima di avviare le attività.  Su questo punto la UIL Scuola ha accolto con soddisfazione un primo ripensamento del Ministero, ma nello stesso tempo, nel ribadire la netta contrarietà sull’obbligo della formazione al di fuori dell’orario di servizio (delle 40 ore relative alle attività funzionali all’insegnamento), soprattutto alla luce della sentenza che di fatto ha annullato tutto l’impianto sul nuovo modello del PEI, ha rivendicato un’immediata revisione dell’intera materia alla luce anche delle evoluzioni normative in atto e la totale cancellazione di un piano che prevedeva sostanzialmente una riduzione delle risorse di personale specializzato per l’insegnamento agli alunni con disabilità. Riduzione che nelle intenzioni doveva essere compensata con una formazione obbligatoria da fare a tutti i docenti della classe e che ora deve avere una definitiva soluzione politica oltre che amministrativa. Una contraddizione macroscopica, alla luce del PNRR che promette investimenti e non tagli di organico sul sostegno.

Il percorso dell’anno di prova e formazione

Sono confermate anche per l’anno scolastico 2021-2022 le caratteristiche del modello formativo degli anni passati e, in particolare, secondo quanto stabilito dal DM 850/2015 e dalla normativa vigente.

Sono tenuti al periodo di formazione e prova tutti i docenti: 

ü  neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;

ü  assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;

ü  personale che, in caso di valutazione negativa, debbano ripetere il periodo di formazione e prova;

ü  personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;

ü  personale neoassunto da I fascia GPS (art. 59, comma 4 del D.L. 73/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2021).

I docenti, assunti con contratto a tempo determinato nell’a.s. 2018/2019 da DDG 85/2018 e per i quali sia stato prorogato il periodo di prova o in caso di valutazione negativa, dovranno svolgere o ripetere il periodo di formazione e prova secondo quanto previsto dalla nota AOODGPER prot. n. 41693 del 21/09/2018 - percorso annuale FIT.

I requisiti che il docente dovrà possedere al termine dell’anno scolastico:

1)   180 di servizio di cui 120 di attività didattica 

Nei 180 gg. di servizio rientrano anche:

ü  le domeniche e tutti gli altri giorni festivi;

ü  I periodi di sospensione delle lezioni (Natale e Pasqua);

ü  il giorno libero;

ü  i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche e amministrative);

ü  i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;

ü  il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;

ü  la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;

ü  il primo mese di interdizione o astensione obbligatoria per maternità.

Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non rientrano:

ü  i periodi di ferie;

ü  i permessi retribuiti e non retribuiti (compresi quelli di legge 104/92);

ü  le assenze per malattia o infortunio sul lavoro;

ü  qualunque tipologia di congedi o aspettative, escluso quelle parlamentari;

ü  i periodi di chiusura della scuola al termine delle attività didattiche, ad eccezione dei periodi di esame.

Nei 120 gg. di attività didattiche sono compresi:

ü  i giorni di insegnamento;

ü  i giorni non di insegnamento impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica: attività valutative, progettuali, formative e collegiali. Sono quindi compresi, e vanno conteggiati nei 120 gg., anche gli incontri collegiali che si svolgono in giorni in cui il docente non è in servizio per attività di insegnamento, come collegi, consigli, o qualunque altro incontro (es. nel periodo tra il 1° settembre e l’inizio delle lezioni) che si verifica in periodi di sospensione delle lezioni o nel giorno libero del docente.

2)  50 ore di formazione in presenza e online obbligatorie per i neo immessi in ruolo o che hanno ottenuto un passaggio di ruolo

Confermato il modello dello scorso anno anche per quanto riguarda le ore di formazione.

ü  Incontri propedeutici e di restituzione finale - 6 ORE COMPLESSIVE

ü  Laboratori formativi/visite a scuole innovative- 12 ORE

ü  Peer to peer - 12 ORE

ü  Formazione on line - 20 ORE

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