SUPPLENZE GPS. Il TRIBUNALE DI FROSINONE DICHIARA ILLEGITTIMO IL FUNZIONAMENTO DELL’ALGORITMO. DOCENTE OTTIENE INCARICO E PUNTEGGIO

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FROSINONE OTTENUTA DALL'AVV. PAOLA CERRITO UFFICIO LEGALE DELLA UIL SCUOLA DI FROSINON. IN ALLEGATO IL TESTO DELL'ORDINANZA

Il Tribunale del Lavoro di Frosinone accogliendo in toto la tesi dell’avv. Paola Cerrito, con ordinanza del 6 maggio u.s., ha dichiarato illegittimo l’algoritmo utilizzato dal Ministero dell’Istruzione laddove ha considerato rinunciatari i docenti in un turno di nomina, laddove nel turno di nomina precedente non avevano avuto incarichi per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata delle supplenze. Il Tribunale, quindi, ha condannato il Ministero ad attribuire al docente una supplenza annuale o al 30 giugno, su una delle sedi indicata nella domanda per le supplenze presentata a suo tempo dal ricorrente stesso. Il Giudice del Lavoro ha così significativamente  argomentato e motivato la sua decisione :

Come già ritenuto dal Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale (Ordinanza del 27.4.2022), dal quadro normativo sopra delineato, è quindi possibile distinguere tre diverse ipotesi di rinuncia:

a) la rinuncia alla procedura che consegue alla mancata presentazione dell'istanza da parte del docente. In questo caso, il docente iscritto alle GPS istituite con la O.M. 60/2020, omette di proporre l'ulteriore istanza telematica di cui al comma 1 dell'art. 4 del D.M. 242/2021, e viene qualificato 'rinunciatario' rispetto all'intera procedura straordinaria di reclutamento per l'A.S. 2021/2022;

b) la rinuncia all'incarico, disciplinato dal terzo periodo del medesimo comma ottavo cit. che disciplina in particolare l'ipotesi del docente iscritto nelle GPS il quale, ricevuta tramite il sistema informatico una proposta di contratto a tempo determinato per una delle sedi preferenziali indicate in domanda, 'ci ripensa' e decide di non assumere l'incarico assegnatogli dall'algoritmo. In questa ipotesi il docente rinunciatario dell'incarico assegnato viene escluso dalle successive operazioni di reclutamento da GPS anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. Il quarto periodo del comma 8 cit. tuttavia prevede una espressa clausola di salvezza nel caso in cui la rinuncia all'incarico perviene entro un termine previsto dall'Ufficio territorialmente competente. In questa ultima ipotesi il docente rinunciatario potrà comunque partecipare ai successivi turni di nomina;

c)  la rinuncia alla sede, disciplinato dal secondo periodo del comma 8 cit., che riguarda l'ipotesi in cui il docente iscritto nelle GPS, come nel caso di specie, ha presentato l'istanza telematica ex art. 4, comma 1, D.M. 242/2021 ma si è reso disponibile ad assumere l'incarico solo in alcune delle sedi rientranti nel perimetro geografico dell'USP competente e non in altre. L'art. 4, comma 8 cit. prevede in questi casi che "La mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse."

Si tratta quindi di accertare le conseguenze che derivano da una siffatta rinuncia ab origine del docente ad alcune delle sedi, nell'ipotesi in cui al turno di nomina tra le sedi disponibili non vi sono quelle indicate dal docente tra le preferenze. Il Ministero, come detto, ha qualificato la ricorrente quale 'rinunciataria all'incarico' con conseguente applicazione della sanzione estromissiva prevista dall'art. 14 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, a tenore del quale "/a rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento" in attuazione della circolare dell'USR Lazio n. 44197 dell'I 1.11.2021. Orbene, ritiene il Tribunale che l'assunto del Ministero non sia condivisibile poiché finisce di fatto per disapplicare il comma 8 cit., e confonde le due distinte figure ivi disciplinate della rinuncia all'incarico e della rinuncia alla sede, applicando le conseguenze espressamente prescritte solo per l'ipotesi della rinuncia all'incarico alla diversa ipotesi della rinuncia alla sede.

Infatti, sulla base di una interpretazione letterale della previsione contenuta nell'art. 4, comma 8 cit. si ricava invero che la mancata indicazione nella domanda di partecipazione di determinate sedi comporta esclusivamente l'impossibilità per l'aspirante di concorrere per tali sedi non espresse. Ritiene il Collegio che a tale ultima espressione non può che attribuirsi il significato che la mancata indicazione di sedi nella domanda di partecipazione determina solo l'esclusione del candidato dalla partecipazione alla procedura per quelle sedi non indicate tra le sue preferenze. Al contrario, l'esclusione dall'intera di procedura di conferimento degli incarichi è prevista soltanto per il caso di "mancata presentazione dell'istanza" o nel caso di "rinuncia all'incarico". Il Giudicante ritiene pertanto che la mancata indicazione di sedi preferite impedisce al docente di concorrere per le sedi non espresse ma certamente consente allo stesso di partecipare alle operazioni di conferimento degli incarichi su sedi indicate preferite nei limiti delle disponibilità che si registrano ai singoli turni di nomina.

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