RINNOVO CCNL SCUOLA: TRATTATIVA AL PALO. IL NEGOZIATO NON DECOLLA

in quanto, dalla loro soluzione dipenderà l’esito del negoziato stesso. Esiguità delle risorse a disposizione.
Con quelle accantonate, che coprono appena  il 50% dell’inflazione reale, non si può sottoscrivere alcun contratto per la semplice ragione che non si può chiedere al personale della scuola nessuna controprestazione.

Il rapporto che intercorre tra la legge e il contratto va chiarito in premessa. Vanno arginate per contratto, le incursioni legislative, diversamente si disporrebbe di due fonti normative che disciplinano gli stessi ambiti. Così il contratto perde la sua efficacia e diventa oggetto di un contenzioso seriale. In sostanza è stata richiesta l’attivazione dell’art.2 – comma 2 del D.L.165/2001. 

La mobilità del personale ATA tra le aree deve essere organizzata in conformità alla previsione del D.L.n.80/2022 che, espressamente, ripristina i passaggi tra le diverse aree anche in deroga al possesso al titolo di studio. I concorsi in corso di esperimento che riguardano gli assistenti amministrativi facenti funzione, recano ancora la vecchia impostazione normativa del D.Lgs.150/09.

Per quanto attiene alle problematiche specifiche, la Uil Scuola ha sollevato quella delle regole che devono sovrintendere alla validità dei CCNI. Quanto occorso in occasione della contrattazione nazionale integrativa sulla mobilità 2022/2023 rappresenta il vuoto normativo esistente, che va colmato. Con quali maggioranze un CCNI si considera valido?

Da ultimo, sono state proposte le seguenti ulteriori problematiche:

- l’informativa successiva a livello di contrattazione di singola scuola deve essere fornita in modo integrale, con l’indicazione dei percettori delle somme, delle prestazioni svolte e del quantum corrisposto;

- la reintroduzione delle procedure per il raffreddamento dei conflitti che riguardano la contrattazione integrativa delle singole scuole attraverso la costituzione di un organismo paritetico a livello regionale, composto tra sindacati e amministrazione scolastica (norma precedentemente prevista dall’art.4 – comma 4 lett.C e D del CCNL del 2006/09).

- la reintroduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione quale rimedio propedeutico per l’attivazione del contenzioso di natura giurisdizionale.

La UIL Scuola RUA è stata rappresentata da Giancarlo Turi e da Attilio Bombardieri,

L’ARAN è stata rappresentata dal Presidente, Dott. Antonio Naddeo, e dalla Dott. ssa Maria Vittoria Marongiu.  

I lavori del tavolo negoziale sono stati aggiornati al 6 luglio p.v.

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