GPS: ENNESIMA SENTENZA FAVOREVOLE PER ERRORE DELL'ALGORITMO OTTENUTA DAL NOSTRO UFFICIO LEGALE

LE NOMINE DA G.P.S. IN FAVORE DEI RISERVATARI EX LEGGE 68 DEL 1999 VANNO EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLA SUDDIVISIONE IN FASCE. IN ALLEGATO LA SENTENZA

La UIL SCUOLA DI FROSINONE , con il patrocinio dell’avv. Paola Cerrito, ha ottenuto un’importante e significativa decisione del Tribunale di Frosinone in sede collegiale, del 1 febbraio 2023, che ha stabilito con chiarezza che  LE NOMINE DA G.P.S. IN FAVORE DEI RISERVATARI EX LEGGE 68 del 1999 VANNO EFFETTUATE NEL RISPETTO DELLA SUDDIVISIONE IN FASCE. Invero, il Tribunale di Frosinone, seguendo in toto la tesi difensiva della docente che non aveva avuto incarichi da G.P.S. di prima fascia ( incrociate- SOSTEGNO-) in quanto attribuiti ad aspiranti riservatari inseriti nelle GPS di seconda fascia, ha stabilito che nel caso delle G.P.S. di prima e di seconda fascia ( trattandosi di fasce diverse in quanto nella prima sono inseriti i docenti abilitati all’insegnamento  e nella seconda quelli privi del titolo abilitante), l’assegnazione degli incarichi di supplenza in favore dei docenti riservatari ex Legge 68/99 deve avvenire nel rispetto della suddivisione in fasce , con la conseguenza che , se non vi sono nella prima Fascia docenti appartenenti alle categorie protette , le assegnazioni devono proseguire a favore dei docenti inseriti nella medesima fascia senza titoli di RISERVA. In sostanza trattandosi di due fasce diverse l’individuazione dei riservatari inseriti nella fascia successiva ( la seconda) deve avvenire soltanto dopo la nomina degli aspiranti non riservatari  inseriti nella fascia precedente (la prima). La docente quindi (inserita nella prima fascia- GPS incrociate)  ha ottenuto la condanna del M.I. ad attribuirle un incarico di  supplenza annuale e /o sino al 30 giugno  ingiustamente assegnato ad aspiranti riservatari inseriti nella seconda fascia.

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