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Stralcio dellasentenza del Consiglio di Stato dell’8 maggio 1987: “Né è ipotizzabile l'imposizione dell'obbligo della semplice presenza nella scuola indipendentemente dall'impegno in attività programmate, non trovando ciò corrispondenza nel sistema delineato dal D.P.R. n. 417/1974.”
Stralcio della sentenza del Tribunale di Trento del 23/01/2004:“…In difetto di una delibera da parte del collegio dei docenti di programmazione di determinate attività in concomitanza con lo svolgimento degli esami(…), gli insegnanti non nominati nelle commissioni d’esame non sono tenuti ad essere presenti a scuola…”.
Stralcio della sentenza del Giudice del Lavoro di Napoli, r.g. 5344/2006: durante la sospensione dell’attività didattica possono essere effettuate solo attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale previste nel Piano Annuale delle Attività deliberato dal Collegio nel mese di Settembre (eventualmente integrato con delibere successive) e, comunque, nel rispetto delle 40 + 40 ore annue di attività collegiale”.
Naturalmente non si esclude la possibilità di collocare attività aggiuntive al termine delle attività didattiche, ferma restante la facoltatività delle stesse, la loro calendarizzazione nel Piano Annuale delle Attività, ed il riconoscimento economico aggiuntivo secondo le tabelle previste dal contratto.
Per concludere, l'obbligo di firma durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, fatte salve le considerazioni appena enunciate, non sussiste in alcun modo.
I docenti, dunque, nel periodo in cui non vi è lezione ed escludendo ciò che prevede il Piano delle attività non possono essere obbligati (neanche con un ordine di servizio):
- Alla presenza a scuola secondo il loro normale orario d’insegnamento;
- A recarsi tutte le mattine a scuola per firmare il registro delle presenze;
- Ad attività di riordino della biblioteca o altre attività normalmente “estranee” all’insegnamento;
- Ad adempiere a qualsiasi attività prevista in un “elenco” di impegni stilato autonomamente dal Dirigente e non previsto nel Piano delle attività.
Ciò vale per qualsiasi ordine di scuola a lezioni terminate.
L’unica eccezione è per i docenti di II grado non impegnati negli esami.
L'art. 11 dell'OM. n. 41 dell'11 maggio 2012 prescrive: “Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte..”