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La motivazione di rinuncia al trasferimento concesso deve essere, dunque, fondata su gravi motivi / variabili sopravvenute (i.e motivi di salute) ed, in ogni caso, la condizione è che il posto di provenienza sia rimasto libero nelle operazioni di mobilità; la rinuncia non deve, in tutta evidenza, incidere negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto ed il posto reso disponibile dal rinunciatario non deve influire sui trasferimenti già effettuati causando il rifacimento degli stessi.
In condizioni di linearità procedurale, gli Uffici Scolastici concedono il decreto di rinuncia al trasferimento.
Per le controversie in materia di mobilità per atti che si ritengono lesivi dei propri diritti ('art. 12 del C.C.N.I.) i docenti interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.