SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA SUL RICONOSCIMENTO DEL 2013

blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16 commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 98 del 6.7.2011 convertito in legge 157. 2011 n. 11 ed altro. 

In sintesi, per effetto della sentenza della Consulta sopra citata, appare essere stato rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Consulta ha qualificato come causa di sospensione strutturale delle medesima contrattazione. 

Se a seguito della statuizione della Corte la rimozione della causa sospensiva produce i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., e cioè dal 30.7.2015 in poi, sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l'anno 2013 per il Co. della scuola, dell'università, della ricerca, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non risultano essere state avviate da parte delle competenti Amministrazioni le procedure di contrattazione collettiva, non è infondato, ché anzi meritevole di tutela l'assunto del ricorrente, che richiede riconoscersi il proprio diritto quantomeno a vedersi calcolato il servizio svolto in costanza del blocco stipendiale relativo all'anno 2013 pro quota, in relazione al raggiungimento della classe stipendiale successiva e cioè il diritto alla progressione stipendiale maturata alla data della cessazione in servizio nella misura della quota maturata a tale data rispetto allo scaglione stipendiale successivo.

Noi continueremo a tutelare i lavoratori rivendicando una Scuola migliore e una maggiore tutela del personale della Scuola. 

Avv. Domenico Naso
Ufficio Legale Uil Scuola Rua

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