RICORSO PER LA “MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE”
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- Pubblicato Mercoledì, 24 Luglio 2024 10:24
propria costante giurisprudenza ha ritenuto che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea, al quale non si può derogare. La normativa europea stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto include anche il diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro. Pertanto, sulla base della costante giurisprudenza il personale precario (con contratti fino al 30/06 o fino al termine delle attività didattiche) ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute. Il ricorso può essere fatto anche dal personale attualmente di ruolo che negli ultimi 10 anni possa vantare contratti fino al 30/06 0 fino al termine delle attività didattiche. I documenti necessari per procedere con il ricorso:
1) Copia di un documento di riconoscimento;2) Procura alle liti (vedi doc. allegata)3) Privacy (vedi doc. allegata) ;4) Compenso professionale (vedi doc. allegata);5) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N.B. (in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilata (vedi doc. allegata);6) Copia contratti di lavoro a tempo determinato fino al 30/06 o sino al termine delle attività didattiche;