ARAN INTERVIENE A GAMBA TESA SUI 6 GIORNI DI FERIE PER IL PERSONALE DOCENTE
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- Pubblicato Mercoledì, 27 Novembre 2024 08:00
6 GIORNI DI FERIE DA COMMUTARE IN PERMESSI RETRIBUITI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI, PERSONALE CON CONTRATTO AL 31.8 O AL 30.6
In risposta ad una scuola, che chiedeva se anche il personale docente assunto con contratto al 31.8 o 30.6 può fruire dei 6 giorni di ferie “come” permessi per motivi personali o familiari, l’ARAN, richiamando la sottoscrizione del CCNL 2019/21, risponde: “Sulla fruizione dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, si rileva che la dichiarazione congiunta n. 2 inserita dopo l’art. 38 nel CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 sancisce che “resta fermo quanto previsto dall’art. 1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012” Tale norma prevede che i docenti possano fruire delle ferie, oltre che nel periodo di sospensione delle lezioni, anche nella restante parte dell’anno scolastico per un periodo non superiore a 6 giorni e subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. La norma legislativa in parola, pertanto, ha superato la previsione contrattuale di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29.11.2007” Per quanto i pareri dell’ARAN non siano vincolanti, registriamo l’ennesimo intervento a gamba tesa nella materia contrattuale. A questo proposito, ricordiamo che come UIL Scuola Rua abbiamo inoltrato una motivata richiesta all’ARAN affinché venga specificata e chiarita la portata della norma contrattuale stabilendo come “il diritto” disciplinato dall’art. 15 del CCNL, con riferimento sia ai 3 giorni che ai 6 giorni di ferie da fruire “come” permessi, non venga declassato a mera aspettativa ma che venga ribadita con chiarezza la sua forza cogente e vincolante per il dirigente scolastico potendo il datore di lavoro dettare criteri e modalità di presentazione della istanza, ma non assoggettarla ad un ambito di discrezionalità che, in questo caso, deve essere chiaramente escluso dall’accordo contrattuale delle parti e ribadito nella norma che regola e disciplina il rapporto di lavoro.










