• La Corte di Cassazione accoglie la richiesta del MIUR di cassare la Sentenza della Corte di appello nei confronti del DSGA ricorrente, negandole il diritto alla ricostruzione.

 

• IL Dirigente Scolastico dell'Istituto con una propria interpretazione, applica alla DSGA le ricostruzione di carriera ai sensi dell'art 142 del CCNL ritenendola, secondo noi a giusta ragione, applicabile.

 

• La Ragioneria rifiuta la registrazione e respinge il decreto.

 

• Il Dirigente reitera il decreto assumendosene la diretta responsabilità

 

• la Ragioneria invia alla Corte dei Conti regionale il decreto e la stessa riconosce valida la decisione del Dirigente Scolastico e ritiene illegittima la nota del MIUR.

 

Come è facile capire, siamo in una situazione del tutto singolare, in cui la Cassazione accoglie il ricorso del MIUR, il Dirigente agisce in difformità, la Corte dei Conti dichiara illegittima una nota del MIUR.

A ben vede si potrebbe ritenere che l'orientamento della Cassazione sia riferito al primo inquadramento e non alla possibilità di avvalersi della ricostruzione di carriera se più favorevole. Per quanto riguarda la portata del citato provvedimento della Corte dei conti, si tratta, è vero, di un provvedimento consultivo, come tale non vincolante che potrà essere soggetto a valutazioni diverse da parte degli organi giurisdizionali.

Va evidenziato che l'aspetto di particolare novità è legato alla possibilità di percorrere la strada di due inquadramenti uno temporaneo e l'altro definitivo.

Il primo al momento del c.d. "primo inquadramento" determinato dal passaggio nel profilo dei DSGA; ed il secondo dopo il 2003, quale inquadramento finale applicando la norma più favorevole.

In definitiva, concordando con il nostro Ufficio legale, riteniamo che sia difficile riaprire le varie questioni già chiuse in sede di ricorsi e comunque indurre i Dirigenti scolastici ad adottare le ricostruzioni di carriera sulla base di questo anomalo precedente.

Tuttavia, si può pensare di proporre istanza di ricostruzione di carriera, se rifiutata, dovrebbe essere oggetto di ricorso.

Al fine di evitare inutili costi, la UIL Scuola proporrà un ricorso pilota regionale, e istanze di ricostruzioni e diffide per gli altri per bloccare i termini di prescrizione.

Per gli ulteriori chiarimenti le Segreterie Territoriali della UIL Scuola sono a disposizione degli iscritti.

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